STATUTO “DOGS INTO THE WILD ASSOCIAZIONE CULTURALE”
Il giorno Giovedì 21 del mese di Giugno dell’anno 2018 alle ore 15.00 in Terragnolo in via Frazione San Nicolò n 12 si sono riuniti i Signori:
- Marchi Mattia, nato a Trento il 03/10/1990 e residente in Terragnolo , via Frazione San Nicolò, 12 ; C.F. MRCMTT90R03L378J
- Rosaria Cea , nata a Milano il 28/04/1990 e residente in Milano , via Trenno 15 ; C.F. CEARSR90D68F205C
- Orlando Antonina Rita, nata a Milano, il 08/06/1969 e residente in Milano, via Trenno 15 ; C.F. RLNNNN69H48F205Q
- Irene Pallaver, nata a Trento il 27/03/1957 e residente in Meano , via del porfido 20 ; C.F. PLLRNI57C67L378J
con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., come in effetti costituiscono, una Associazione Culturale che viene denominata: Dogs Into The Wild Associazione Culturale.
L’Associazione fissa la propria sede legale in Terragnolo, in via Frazione San Nicolò, Via Fraz. San Nicolò n 12, 38060, TN.
L’Associazione – che non ha finalità di lucro – ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività culturali, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali.
L’Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in dodici punti che, approvate all’unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:
Marchi Mattia Presidente;
Rosaria Cea Vicepresidente;
Orlando Antonina Rita Segretario;
Irene Pallaver Consigliere.
Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.
STATUTO “DOGS INTO THE WILD ASSOCIAZIONE CULTURALE”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1) DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
E’ costituita l’Associazione Culturale, senza finalità di lucro, denominata: Dogs Into The Wild ASSOCIAZIONE CULTURALE”.
L’Associazione ha sede legale in Terragnolo, in via Via Fraz. San Nicolò n12, 38060, Terragnolo, Tn.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2) NATURA, SCOPI E ATTIVITA’
Dogs Into The Wild Associazione Culturale è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro e si occupa della divulgazione della cultura cinofila a 360 gradi intesa come relazione uomo-cane, comunicazione inter ed intraspecifica, benessere del cane in più contesti.
Gli scopi della Dogs Into The Wild Associazione Culturale sono la divulgazione della corretta relazione uomo-cane nel pieno rispetto del benessere dell’animale, della sua alterità e dei bisogni specie-specifici. L’associazione si occupa anche di educazione cinofila e riabilitazione comportamentale, eventi informativi sul mondo della cinofilia e collaborazioni con più centri cinofili, oltre alle attività associative con i soci quali: passeggiate, classi di socializzazione e serate informative.
L’attività comprende la gestione degli impianti e delle attrezzature. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio e le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
f) dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
Art. 4) AMMISSIONE SOCI – DIRITTI/DOVERI
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione, la quale dovrà essere ratificata da parte del Consiglio Direttivo.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati, né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro soci e consegna della tessera. La qualifica di socio vale per un intero anno sociale, salvo eccezioni (morosità, radiazione, espulsione, …). Per il rinnovo è necessario che il socio compili nuovamente la richiesta di iscrizione. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
L’Adesione all’Associazione comporta:
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio può avvenire per:
a) morosità;
b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d) per comportamento scorretto.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.
È ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci-amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art. 5) QUOTE SOCIALI
Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Titolo III
Organi sociali
Art.6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.7) L’ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, REGOLE DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E’ ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.8) ASSEMBLEA ORDINARIA: POTERI E REGOLE DI VOTO
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Essa inoltre provvede a:
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
• delineare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
• approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
• deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
• discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.9) ASSEMBLEA STRAORDINARIA: POTERI E REGOLE DI VOTO
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà (o un terzo) degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.10) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.
I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.
E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E’ compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.
Art.11) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;
– la nomina, al suo interno, del Presidente, del vice Presidente e del Segretario;
– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
– l’esclusione degli associati;
– la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art.12) CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.13) SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Art.14) IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA
Il Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera della maggioranza dei consiglieri.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Titolo IV
Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali
Art.15) SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità.
Art. 16) COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza, questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Art.17) NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto in Frazione San Nicolò 12, Terragnolo il 21 Giugnio 2018.